Particolarmente in materia di Giustizia
Non mi piacciono gli allarmismi.Meno che meno in materia di Giustizia.Meno ancora se di allarmi infondati, ci si serve per concludere che quanto a tutela dei diritti ,un governo vale l’altro.Ora, un governo, per quanto antidemocratico,oligarchico e puzzone possa essere, per arrivare a valere quanto il governo Berlusconi deve impegnarsi parecchio.Particolarmente in materia di Giustizia .Cinque anni di rullo compressore,di provvedimenti illiberali,di leggi ad personam sono difficili da emulare.Tuttavia è bastato poco a questo Governo per essere tacciato di essere la fotocopia dell’altro.
E’ il caso del Provvedimento “Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine” che va sotto il nome di Decreto Mastella (peraltro annunciato e provocato da recenti, incresciosi episodi di cronaca,),che è stato licenziato dalla Camera con voto pressocchè unanime ed è in attesa dell’approvazione del Senato.
Il testo è attualmente tacciato di minare la libertà di stampa, per contenere dispositivi che priverebbero i cittadini di conoscere le indagini della magistratura e in certi casi anche i processi di primo e secondo grado.Così leggo in Rete, in un accorato appello o articolo per la salvezza delle libertà democratiche.A scriverlo è un giornalista che va per la maggiore.Non per questo infallibile. Ora a parte il linguaggio approssimativo ed ambiguo, secondo il quale,dopo tale decreto , ancora un po’ e i processi dovrebbero celebrarsi a porte chiuse e gli atti della magistratura essere secretati sempre e comunque,va chiarito che in materia di conoscibilità degli atti sono state apportate dal decreto Mastella,modifiche al Codice di Procedura Penale che non comportano sostanziali novità ai fini della pubblicazione degli atti, come viene detto dall’articolo in questione Non è una novità non poter pubblicare atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ,ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, come non è una novità che se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
Come non è una novità che anche dopo che l’indagato è venuto legittimamente a conoscenza dell’atto di indagine, (a seguito, ad es., di perquisizione, di sequestro, di accertamento tecnico non ripetibile o di interrogatorio), l’atto stesso può non essere oggetto di divulgazione e questo in base in base all’ultimo comma dell’art. 329 : il p.m. ha ancora la facoltà – per precise “necessità investigative” ulteriori – di disporre, mediante apposito decreto motivato, il permanere della cd. segretazione con “divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
Perchè allora tanto chiasso? Per i trenta giorni di carcere o, in alternativa, una multa da 10mila a 100mila euro per chi pubblica o diffonde il contenuto di atti di indagine e di intercettazioni telefoniche?
Perchè in base a questo decreto, i magistrati devono rendere conto alla Corte dei Conti dell’attività investigativa relativa alle intercettazioni, dell’anno precedente?
Per il divieto di pubblicare informazioni su persone che con l’inchiesta non hanno nulla a che vedere?
L‘esercizio della libertà di stampa, comportando delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla prevenzione del delitto, alla protezione della reputazione e dei diritti altrui o a garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario” Lo dice la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 4.11.1950 resa esecutiva in Italia dalla L. 848 del 1955. (art 10)
Dove sono queste novità illiberali ?. Il diritto di una collettività di essere informata deve essere connesso alla maggiore efficacia possibile delle investigazioni preliminari affidate al pm ed alla pg – ad una concreta tutela di quello che è stato, sinteticamente, definito segreto investigativo
I limiti alla divulgabilità degli atti di indagine preliminare si collegano inequivocabilmente alle esigenze investigative
Il protrarre il divieto di pubblicazione di atti del fascicolo del p.m. anche a dopo il termine delle indagini preliminari, trova fondamento nel fatto di evitare una distorsione delle regole dibattimentali, cosa che si realizzerebbe ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del suddetto divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi di informazione.
In sostanza, il solo criterio oggettivo cui è possibile ancorare la distinzione tra l’ “atto" ed il suo “contenuto" è quello che vieta la pubblicazione integrale (con virgolette) del testo dell’atto, ma non la pubblicazione e la diffusione delle informazioni che se ne possono ricavare .
Esiziale è, a proposito di libertà d’informazione , questo spargere notizie prive di fondamento, preconizzando improbabili ricadute sulla vita democratica Come richiamato dal nostro Ordinamento, l’informazione è responsabilità e oserei aggiungere conoscenza.Ergo : se non si è sicuri di quello che si scrive su un determinato argomento, meglio passare ad altro.A meno che non si abbiano secondi fini.Ma questa è un’altra storia.