Un po’ di legalese

Un po’ di legalese

La settimana scorsa nel blog di Lilas (temporaneamente trasformato in blog dei Melograni),la Scrivente nonchè Tenutaria, ha trascorso qualche ora,  per discutere con i preoccupati frequentatori del salotto ,sulla modifica alla legge sul diritto d’autore in Finanziaria che era loro sembrato  limitare l’uso delle citazioni, dei rimandi, e dei copia/incolla, pane quotidiano di blog e affini .Il termini del dibattito sono contenuti nel post/9671719  .L’articolo incriminato appartiene al decreto legge 262 del 3 ottobre 2006 e recita :

Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la
riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali,
devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i
suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le
modalita’ di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i
soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle
categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

In realtà come si può leggere più che di una modifica si tratta di una integrazione  :

Legge 22 aprile 1941
Capo V
Eccezioni e limitazioni

Sezione I – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 65

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

Ora, se è vero che l’ambiguità del legalese, in questa occasione,s’è dispiegata in tutta la sua potenza è altrettanto vero che connettendo i due disposti, non emergevano,a sommesso parere della Tenutaria Scrivente, preoccupazioni tali , per il diritto all’informazione nei blog,da dover giustificare una sommossa, piuttosto si rendeva necessario, un chiarimento al legislatore. Che puntualmente è arrivato : Riccardo Franco Levi , ispiratore della modifica nonchè sottosegretario alla Presidenza del Consiglio precisa che si tratta di  “una base giuridica per la riscossione dei diritti d’autore sulle rassegne stampa“.Insomma un modo per regolare meglio l’attività di chi fotocopia articoli per usi commerciali (come i service che realizzano appunto le rassegne)o la pratica di alcune testate di ripubblicare articoli altrui.Una questione tra editori o poco più.Come volevasi dimostrare dunque.A questo punto Lilas può darne ampia notizia ai suoi lettori, riproducendo parzialmente o integralmente il presente post ,ovvero riassumendone il senso,a suo piacimento.Importante mi sembra invece che si solleciti ancora il Legislatore a fare chiarezza sulle rassegne stampa delle organizzazioni no profit.Le altre,cioè quelle for profit , com’è giusto, paghino.Dura lex.

 

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