Ansiolitico di massa
In attesa di capire quali macchinazioni inventerà il nuovo governo per aggirare una legge (la Bossi Fini), nei casi di individui privi di permesso di soggiorno (quindi clandestini oggi e futuri delinquenti tra breve ) ma egualmente occupati nel nostro paese (quindi con lavoro nero), prendiamo per buone le parole di Tremonti che vorrebbero questa prima attività legislativa volta a togliere un po’ d’angoscia alle famiglie, in presumibile affanno per problemi di carattere economico con aggravio di senso d’insicurezza da immigrazione clandestina delinquente e incontrollata. Resta inteso che per le famiglie preda di angoscia data da un uso sempre più disinvolto dello strumento penale e della misura detentiva, non resta che l’assunzione di un ansiolitico, atteso che in aperta contraddizione con il Principio Guida di sicura efficacia elettorale – Padroni in casa nostra – gli stranieri irregolari, più che scacciarli, si tenda a farne ospiti di carceri o strutture assimilate, introducendo il reato di immigrazione clandestina. E passi che gl’istituti di pena siano sovraffollati e le Corti non abbiano affatto bisogno che decine di migliaia di processi, ancorchè per direttissima, vadano ad aggiungersi al già complicato esistente, ma solo un alieno può pensare che affidando un’espulsione al nostro sistema giudiziario, l’attuazione ne risulti agevolata. Se poi si pensa che tutto questo trambusto di forze dell’ordine, istituti di pena, tribunali e direttissime, si creerebbe per colpire individui considerati pericolosi a prescindere, si ha un’idea esatta dell’utilità sociale di queste trovate. Va detto, che l’intero pacchetto denominato di Sicurezza, è tutto intriso di questo spirito risolutivo delle complicanze. D’altronde che razza di provvedimento è, quello che trasforma una condizione personale in reato? E le aggravanti per i reati commessi da stranieri? Che ne sarebbe della parità di trattamento riferita alla responsabilità personale? Certo, come dice Maroni, in altri paesi il reato di immigrazione clandestina c’è, ma differenti sono i contesti costituzionali e le modalità che regolano l’ accesso al sistema giudiziario, due condizioni dalle quali il legislatore non può prescindere. Come pure resta attivo, equo ed infinitamente più rassicurante di mille inasprimenti, il principio costituzionalmente valido che mette in guardia lo stesso legislatore dall’assumere provvedimenti che prescindano da accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili introducendo sanzioni penali tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di eguaglianza e proporzionalità. Insomma in uno Stato Democratico carcere e strumenti penali non sono utilizzabili ad libitum dal legislatore. Resta da capire se l’attuale governo è davvero convinto di poter porre rimedio all’immigrazione clandestina e alla problematica afferente, attraverso provvedimenti impraticabili oltre che a serio rischio di essere rispediti al mittente dopo l’esame di compatibilità costituzionale, ovvero si serva delle maniere spicce per farne materia di annunci roboanti in chiave ansiolitica. Se così fosse, non sarebbe una buona notizia per la democrazia, tantomeno per il superamento delle numerose problematiche . Non rimane che sperare nelle preoccupazioni dei datori di lavoro di badanti asiatiche e sudamericane prossime alla trasvolata oceanica regolarizzatrice e nei giudici costituzionali ( ai quali si deve il bel linguaggio della sentenza n. 22 del 2007, alcuni passaggi della quale sono citati in corsivo)